Reddito di cittadinanza, il decreto approvato dal Senato. Pronti i modelli dell’Inps
Con 149 voti favorevoli, 110 contrari e 4 astensioni l’Aula del Senato ha approvato nella seduta del 27 febbraio il disegno di legge A.S. n. 1018, di conversione del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, contenente norme in materia di reddito di cittadinanza, “quota 100” e pensione di cittadinanza.
L’art. 8 del provvedimento – che ora passerà all’esame della Camera – introduce alcuni incentivi a favore:
- dei datori di lavoro che assumono, a tempo pieno e indeterminato, soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;
- degli enti di formazione accreditati, qualora questi concorrano all’assunzione dei suddetti beneficiari;
- dei beneficiari del Rdc che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio in esame.
L’art. 3, invece, detta le regole relative alla composizione e ai criteri di determinazione del reddito e della pensione di cittadinanza: si tratta di un beneficio economico, su 12 mensilità, con un importo variabile a seconda della numerosità del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta RdC).
Si prevede tra l’altro che il reddito di cittadinanza:
- sia riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste dall’art. 2 del decreto-legge e, comunque, per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi;
- possa essere rinnovato, previa sospensione della sua erogazione per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della pensione di cittadinanza.
Ai sensi dell’art. 4 del provvedimento, infine, il reddito di cittadinanza è subordinato alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro oppure di un Patto per l’inclusione sociale. Tali condizioni non riguardano i minorenni nonché le categorie di soggetti individuate dal secondo comma della norma.
Ieri l’Inps ha inoltre approvato i modelli da utilizzare per l’inoltro della domanda di sussidio e comunicare le eventuali variazioni, chè è possibile presentare dal prossimo 6 marzo. In particolare:
- modulo di domanda per richiedere il sussidio (codice SR180);
- modulo per dichiarare le variazioni successive all’erogazione del sussidio (codice SR181);
- modulo per comunicare le attività di lavoro e i redditi non rilevati nell’Isee (codice SR182).