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Reddito di cittadinanza, i dubbi del Garante per la privacy

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Sotto il profilo della tutela della riservatezza dei dati personali, il decreto-legge sul reddito di cittadinanza (D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, attualmente all’esame del Parlamento) presenta “rilevanti criticità, alcune delle quali suscettibili di superamento nell’ambito di specifici provvedimenti attuativi (attualmente non previsti), altre già in questa fase, in sede di conversione”: lo denuncia il Garante per la privacy attraverso una memoria indirizzata alla Commissione Lavoro del Senato.

In particolare, si sottolinea che il meccanismo di riconoscimento, erogazione e gestione del reddito di cittadinanza, “comporta trattamenti su larga scala di dati personali, riferiti ai richiedenti e ai componenti il suo nucleo familiare (anche minorenni)”: si pensi ad esempio ai “dati relativi allo stato di salute e alla eventuale sottoposizione a misure restrittive della libertà personale, nonché alle condizioni di disagio, in particolare sotto il profilo economico, familiare o sociale”.

Senonchè – avverte il Garante, il trattamento dei dati personali, anche se effettuato da Amministrazioni pubbliche e preordinato – come in questo caso – al perseguimento di motivi di rilevante interesse generale, dev’essere progettato e impostato secondo i principi del Regolamento europeo sulla protezione dei dati.

Nello specifico, nel provvedimento in esame non sono individuati con sufficiente chiarezza i soggetti pubblici coinvolti, né fissati i criteri in base ai quali si possa ritenere di volta in volta giustificato, rispetto agli specifici obiettivi perseguiti e in ottemperanza ai principio di proporzionalità, l’utilizzo di determinate categorie di informazioni.

Sono inoltre presenti “rilevanti criticità nella disciplina del ‘monitoraggio’ sull’utilizzo della carta Rdc, da parte dei beneficiari, ai quali è precluso l’utilizzo della stessa per partecipare a giochi che prevedano vincite in denaro o altre utilità”.

Per il Garante, infine, destano “forti perplessità” alcune norme sulla disciplina di rilascio delle attestazioni ISEE, che sarebbero “suscettibili di pregiudicare la sicurezza dei dati contenuti nell’Anagrafe tributaria e, soprattutto, nell’archivio dei rapporti finanziari dell’Agenzia delle entrate, finora inaccessibili persino nell’ambito delle ordinarie attività di controllo tributario, in ragione degli elevati rischi connessi al relativo trattamento di tali informazioni”.

Si ricorda che il provvedimento, attualmente all’esame della Commissione Lavoro del Senato, prevede tra l’altro che:

  1. il reddito di cittadinanza (RdC) è riconosciuto – a decorrere dal mese di aprile 2019 – per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste dalla norma, e comunque per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi;
  2. la misura può essere rinnovata, previa sospensione dell’erogazione per un mese prima di ciascun rinnovo;
  3. qualora il beneficiario del reddito di cittadinanza – oppure un componente del nucleo familiare – avvii un’attività di lavoro dipendente nel corso dell’erogazione del sussidio, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’Isee per l’intera annualità;
  4. qualora uno dei componenti della famiglia avvii un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (in forma sia individuale che di partecipazione), la variazione dell’attività dev’essere comunicata all’Inps tramite la Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. A titolo di incentivo il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata prevista dal decreto;
  5. ai beneficiari del reddito di cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC, è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili.

La domanda per il Reddito di cittadinanza potrà essere presentata dal 6 fino al 31 marzo presso gli uffici postali, su modello predisposto dall’Inps, oppure online sul sito www.redditocittadinanza.gov.it, o presso un Caf.

 

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