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Redditi da lavoro autonomo: le novità del quadro RE

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In sede di presentazione del modello Redditi PF 2025 i titolari di reddito di lavoro autonomo devono tenere conto delle novità introdotte con la riforma IRPEF / IRES. Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è infatti entrato in vigore il 31 dicembre 2024. Tale Decreto ha integralmente ridefinito i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, riscrivendo l’art. 54 del TUIR e introducendo i nuovi articoli da 54-bis a 54-octies.

In sede di presentazione dei modelli Redditi gli aspetti di maggior interesse relativi al quadro RE sono i seguenti:

Rigo Novità
RE1 Deve essere indicato l’ATECO corrispondente all’attività esercitata in via prevalente, secondo la nuova classificazione ATECO 2025. Sulla base della medesima codifica deve essere individuato il modello ISA applicabile.
RE2 Occorre tener conto delle novità in materia di

  • Ritenute: le somme percepite nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono state corrisposte dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta;
  • Somme riaddebitate: non sono da considerarsi compensi le somme riaddebitate ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi. Per l’anno di imposta 2024 sono ancora da includere nei compensi i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
RE3 Il rigo rappresenta la trasposizione del c.d. principio di onnicomprensività, in ragione del quale concorrono alla formazione del reddito del professionista tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta.
RE4 Dove indicare anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di leasing
RE7 Le quote annuali di ammortamento deducibili secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988 – Min. Finanze sono ridotte alla metà per il primo periodo d’imposta
RE10 A partire dall’esercizio 2024 il riparto delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili strumentali sostenute dall’artista o professionista avviene in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei 5 successivi, ovvero in quote costanti in sei anni, senza che abbia più alcun rilievo il precedente limite di deducibilità che per tali spese era pari al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.
RE10 Nel nuovo rigo 10 A devono essere indicate le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico che a partire dal 2024 sono divenute deducibili in misura non superiore al 50% del costo (art. 54-sexies, comma 1, del TUIR) e le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla Legge (art. 54-sexies, comma 2, del TUIR).

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