Redditi da lavoro autonomo: le novità del quadro RE
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In sede di presentazione del modello Redditi PF 2025 i titolari di reddito di lavoro autonomo devono tenere conto delle novità introdotte con la riforma IRPEF / IRES. Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è infatti entrato in vigore il 31 dicembre 2024. Tale Decreto ha integralmente ridefinito i criteri di determinazione dei redditi di lavoro autonomo, riscrivendo l’art. 54 del TUIR e introducendo i nuovi articoli da 54-bis a 54-octies.
In sede di presentazione dei modelli Redditi gli aspetti di maggior interesse relativi al quadro RE sono i seguenti:
Rigo | Novità |
RE1 | Deve essere indicato l’ATECO corrispondente all’attività esercitata in via prevalente, secondo la nuova classificazione ATECO 2025. Sulla base della medesima codifica deve essere individuato il modello ISA applicabile. |
RE2 | Occorre tener conto delle novità in materia di
|
RE3 | Il rigo rappresenta la trasposizione del c.d. principio di onnicomprensività, in ragione del quale concorrono alla formazione del reddito del professionista tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta. |
RE4 | Dove indicare anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di contratti di leasing |
RE7 | Le quote annuali di ammortamento deducibili secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 31 dicembre 1988 – Min. Finanze sono ridotte alla metà per il primo periodo d’imposta |
RE10 | A partire dall’esercizio 2024 il riparto delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili strumentali sostenute dall’artista o professionista avviene in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei 5 successivi, ovvero in quote costanti in sei anni, senza che abbia più alcun rilievo il precedente limite di deducibilità che per tali spese era pari al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili. |
RE10 | Nel nuovo rigo 10 A devono essere indicate le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico che a partire dal 2024 sono divenute deducibili in misura non superiore al 50% del costo (art. 54-sexies, comma 1, del TUIR) e le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla Legge (art. 54-sexies, comma 2, del TUIR). |
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