Redditi da allevamento, diffusi i criteri di determinazione per il biennio 2018-2019
Sarà pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale il decreto 15 marzo 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che individua i criteri di determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali per il biennio 2018-2019, in attuazione dell’art. 32, comma 2, lettera b), e dell’art. 56, comma 5, del Tuir.
Si ricorda che l’art. 32, comma 3, del Tuir prevede che con apposito decreto sia stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla richiamata lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti, a seconda della specie allevata.
Ai sensi del citato art. 56, comma 5, terzo periodo, del Tuir, con decreto ai fini della determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali eccedente il limite di cui alla citata lettera b), devono essere stabiliti ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.
Con il nuovo decreto, inoltre, sono stati aggiunti le tartarughe e i camelidi (Alpaca, Lama e Guanaco) alle categorie di animali il cui allevamento, nei limiti previsti, dà luogo a reddito agrario.