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Reato omesso versamento ritenute e IVA alla prova della riforma fiscale

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Con il D.Lgs. n. 87/2024, Decreto delegato di riforma fiscale che interviene in materia di revisione del sistema sanzionatorio tributario, si prevedono nuove e aggiuntive tutele per il contribuente nell’ambito dell’ipotesi di consumazione del reato legato all’omesso versamento di ritenute o dell’IVA.

Siamo nell’ambito degli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 rispettivamente riferiti all’omesso versamento di ritenute certificate e all’omesso versamento dell’IVA. Sono confermate le soglie di punibilità (150.000 per le ritenute e 250.000 per l’IVA) ma il decreto sposta in avanti il momento di verifica della consumazione del reato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale 770 o IVA.

Precedentemente si faceva riferimento al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale. Dunque si amplia di oltre un anno il termine per consentire al contribuente anche solo di effettuare versamenti parziali per portare la violazione sotto la soglia di rilevanza penale.

La riforma inoltre introduce ulteriori tutele in favore del contribuente

Nello specifico i profili penali scattano solo laddove:

  • il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462;
  • in caso di decadenza dal beneficio della rateazione (tenendo conto anche del lieve inadempimento), se l’ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro.

Ancora, con il nuovo comma 2-bis aggiunto all’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 viene previsto che l’esito del controllo automatizzato delle dichiarazioni è comunicato, rispettivamente, al sostituto d’imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Nelle more del ricevimento della comunicazione però il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare.

La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 degli artt. 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni ordinarie art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997.

Dunque, oltre ai versamenti per portare il debito sotto soglia e all’attivazione di una rateazione del debito, anche il versamento del debito in misura di almeno un ventesimo consente di evitare la punibilità.

In ipotesi di ravvedimento, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 dovranno essere prese a riferimento le vecchie sanzioni previste in ipotesi di omesso versamento (30%).

Post riforma, non saranno punibili ex art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 (cause di non punibilità) i reati in parola se il fatto dipende da cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto.

Il giudice dovrà tenere conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

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