Ravvedimento speciale: più tempo per pagare
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Ci sarà più tempo per pagare la prima rata del c.d. ravvedimento speciale, previsto dall’art.1, commi da 174 a 178 della Legge n. 197/2022. Il termine slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023.
La proroga è stata inserita nel nuovo Decreto “bollette” approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 marzo 2023.
Ravvedimento speciale Legge di Bilancio 2023 | |
Cosa | Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie diverse da quelle definibili con la definizione agevolata degli avvisi bonari e con la regolarizzazione delle irregolarità formali. Le violazioni sono sanabili se rapportate a dichiarazioni validamente presentate (redditi, IVA, 770) anche se tardive. La sanatoria riguarda le violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione (ad esempio omessa fatturazione con effetti sulla liquidazione dell’ IVA). |
Perimetro oggettivo sanatoria | Dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. |
Condizione da rispettare | È necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni (di cui all’art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). |
Importi da versare | Imposta, interessi e sanzioni. Le sanzioni si versano in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge. |
Scadenza versamenti | Il versamento del quantum dovuto può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo, con scadenza della 1° rata il 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2%. |
Perfezionamento ravvedimento | La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto o della 1° rata entro il 30 settembre 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. |
Compensazione | Ammessa. |
Decadenza | Mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva: ciò comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nella misura prevista all’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. |
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