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Ravvedimento speciale anche per i crediti non spettanti o inesistenti

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La chance di ravvedimento speciale (art. 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 e interpretazione autentica ex art. 21 del D.L. n. 34/2023) può riguardare anche l’utilizzo di crediti inesistenti o non spettanti.

Tale importante chiarimento è stato messo nero su bianco dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 67 pubblicata in data 6 dicembre.

A tal fine è necessario che la compensazione dei crediti in argomento sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 purché, con riferimento a tale annualità, la dichiarazione risulti validamente presentata, fatta eccezione, come detto, per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento.

Le sanzioni da versare sono quelle di cui all’art. 13, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 471/1997, ridotte a un diciottesimo del minimo edittale.

Possono essere oggetto di ravvedimento speciale, in generale, tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo sia stata validamente presentata, rimanendone quindi escluse le violazioni:

  • commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
  • relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (come, ad esempio, l’imposta di registro e quella di successione).

Detto ciò, l’Agenzia ha ribadito che la norma di interpretazione autentica (art. 21 del D.L. n. 34/2023) ricomprende nella regolarizzazione tutte le violazioni “commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”.

Ne deriva che, con riferimento all’indebito utilizzo di un credito d’imposta, ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale, consistente nella compensazione di un credito non spettante o inesistente, e non quello in cui lo stesso è stato, ove richiesto, esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale, con l’effetto che restano sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021.

In conclusione, come anticipato, l’Agenzia ammette la regolarizzazione tramite ravvedimento speciale dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento – in forma rateizzata, ove la prima rata sia stata versata entro il 30 settembre 2023, ovvero in un’unica soluzione, qualora il versamento venga eseguito entro il 20 dicembre 2023 – delle relative sanzioni.

Ciò a condizione, come detto che: la compensazione dei crediti in argomento sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021, purché, con riferimento a tale annualità, la dichiarazione risulti validamente presentata, fatta eccezione, come detto, per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento.

Infine, è utile fare una riflessione sull’interpretazione autentica di cui al comma 1, lett. a) dell’art. 21 sopra citato, che esclude “dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell’articolo 1, commi da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Infatti, i crediti non spettanti sono potenzialmente rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute in base a controlli automatizzati ex art. 36-bis e formali; da qui potrebbero essere necessari ulteriori chiarimenti. Inoltre, in base all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, sembrerebbe sdoganata la possibilità di ricorrere al ravvedimento ordinario anche per i crediti inesistenti.  Posto il riferimento fatto dalla norma di interpretazione autentica a tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

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