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Ravvedimento: riduzione a 1/6 o a 1/4 per violazioni dal 1° settembre

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Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 ha apportato modifiche sostanziali allo strumento del ravvedimento operoso, modificando l’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. In particolare:

  • il contribuente può applicare il cumulo giuridico delle violazioni con il ravvedimento operoso;
  • se il ravvedimento viene perfezionato oltre il termine dell’anno dalla violazione o di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui la violazione è stata commessa, la riduzione delle sanzioni è sempre a 1/7 del minimo.

La riduzione a 1/6 o a 1/4 è applicabile per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, non per i ravvedimenti che si eseguono da settembre (art. 5, D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87). La precedente disciplina continuerà a operare ancora per anni. Ad esempio, se a settembre 2025 venisse notificato uno schema di provvedimento relativo al Modello REDDITI 2022 infedele, la riduzione della sanzione sarà a 1/6 del minimo. Invece, se a settembre 2025 venisse notificato uno schema di provvedimento relativo a un modello REDDITI 2022 infedele ma preceduto da un PVC, la riduzione della sanzione sarà a 1/5 del minimo.

Per alcuni tributi, il controllo non inibisce il ravvedimento, nemmeno con le modifiche apportate all’art. 13 cioè per:

  • i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate,
  • i tributi doganali
  • e le accise.

L’accesso al ravvedimento è bloccato dalla notifica dell’atto impositivo o dalla comunicazione bonaria.

Vengono però introdotte riduzioni delle sanzioni che dipendono dallo stadio procedimentale in cui ci si trova il contribuente.

Se è stato raggiunto dal verbale di constatazione e/o dallo schema di atto ex art. 6-bis della Legge n. 212/2000 strumentale al contraddittorio preventivo, il calcolo è diverso.

Riepiloghiamo nella tabella che segue la nuova regola:

VIOLAZIONI COMMESSE DAL 01.09.2024
Stadio procedimentale in cui si trova il contribuente: riduzione della sanzione
  • dopo lo schema di atto di cui all’art. 6-bis della Legge n. 212/2000
  • non preceduto da verbale di constatazione
  • senza domanda di adesione ex art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997
a 1/6 del minimo (lett. b-ter, D.Lgs. n. 472/1997)
  • dopo il PVC
  • senza che sia inviata la comunicazione di adesione ex art. 5-quater, D.Lgs. n. 218/1997
  • e comunque prima dello schema di atto di cui all’art. 6-bis, Legge n. 212/2000
a 1/5 del minimo (lett. b-quater, D.Lgs. n. 472/1997)
  • dopo lo schema di atto di cui all’art. 6-bis, Legge n. 212/2000
  • preceduto dal PVC
  • e senza domanda di adesione ex art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997
a 1/4 del minimo (lett. b-quinquies, D.Lgs. n. 472/1997)

Il contribuente decide quante e quali violazioni indicate nel PVC sanare, ma è opportuno comunicare all’Ufficio i rilievi ravveduti, in modo che la procedura segua il proprio corso solo per gli altri (circolare n. 6/E/2015, § 10.3).

Violazioni sulla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e sulla mancata installazione del misuratore fiscale (art. 6, commi 2-bis e 3 e art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997)
il ravvedimento è inibito. È possibile il ravvedimento della successiva dichiarazione infedele, in cui tali violazioni sono recepite.

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