Ravvedimento, rate fai-da-te
Scudo fiscale con dilazione fai-da-te. Il pagamento dell’imposta sostitutiva dei redditi e dell’ Irap, necessario per scudare i periodi d’imposta oggetto della disposizione, ovvero quelli compresi nel quinquennio 2018-2022, se effettuato a rate, attualmente non prevede nessun ausilio dell’agenzia delle entrate ed i calcoli dei singoli importi dovuti, compresa la quantificazione degli interessi, deve essere fatta in autonomia dal contribuente con correlato rischio di errore nei versamenti e la conseguente potenziale perdita dei benefici previsti dal meccanismo.
In caso di mancato o insufficiente pagamento di una delle rate del piano, resta comunque la possibilità per i contribuenti di effettuare il versamento omesso nei termini della rata successiva per non perdere i benefici dello scudo.
Queste sono alcune delle principali informazioni relative all’ambito applicativo dello scudo fiscale (il c.d. ravvedimento speciale), e contenute sia nel provvedimento dell’agenzia delle entrate n. 403886/2024 pubblicato lo scorso 4 novembre (si veda ItaliaOggi di ieri) sia nella norma che disciplina lo strumento ovvero l’articolo 2-quater del dl 113/2024.
Il calcolo delle rate fai da te.
Come evidenziato nel provvedimento è previsto che al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento (lo scudo), l’agenzia delle entrate rende disponibili, per ogni annualità, elementi ed informazioni utili per la determinazione delle imposte sostitutive.
Per quanto riguarda invece la determinazione del piano rate per coloro che volessero effettuare il versamento delle imposte sostitutive dovute non in unica soluzione, non sono attualmente previste forme di supporto per i contribuenti. È opportuno evidenziare che al comma 8 del citato articolo 2-quater è previsto che il pagamento dell’imposta sostitutiva (o meglio delle singole imposte sostantive dovute per annualità) deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
Chi volesse quindi dilazionare l’imposta sostitutiva dovuta dovrà dividere l’importo richiesto per la singola annualità per il numero di rate prescelto o poi applicare per tutte quelle successive alla prima, il tasso di interesse legale (verificando quale sia) a partire dal prossimo 31 marzo.
Come specificato sempre al comma 8 dell’articolo 2-quater e ribadito anche nel provvedimento del 4 novembre dell’agenzia delle entrate, il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Sebbene non sia specificato nella norma e nel provvedimento si ritiene, al pari di quanto previsto in caso di ritardato pagamento della rate di avvisi bonari dilazionati, che l’eventuale ritardo nel versamento di una rata effettuato nei termini di quella successiva possa portare all’iscrizione a ruolo degli interessi e della sanzione commisurata all’importo versato ed ai giorni di ritardo a patto che non siano poste autoliquidate con ravvedimento operoso dal contribuente.
Data comunque la potenziale difficoltà derivante sia dal calcolo dell’ammontare delle rate dovute sia, guardando al lato gestionale, dalla possibile moltitudine di versamenti da effettuare, per evitare di decadere dalla disposizione è consigliabile effettuare il pagamento delle sostitutive in unica soluzione o con il minor numero di rate possibili.