Ravvedimento operoso: tasso di interesse al 2% dal 1° gennaio 2025
Con effetti dal 1° gennaio 2025 il saggio di interesse legale passerà dall’attuale 2,5% al 2% in ragione d’anno per i pagamenti effettuati in ritardo rispetto al termine di scadenza.
Il nuovo tasso di interesse che vale anche ai fini del calcolo degli interessi da ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è stato previsto dal Decreto 10 dicembre 2024 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024.
Il saggio degli interessi legali, indicato all’art. 1284 del Codice civile, viene aggiornato ogni anno dal Mef, se necessario, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenendo conto del tasso d’inflazione riscontrato nell’anno. Il Mef fissa il tasso di interesse legale, in caso di variazione, con Decreto da emettere entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello a cui il saggio si riferisce.
Come detto in apertura, l’interesse legale è impiegato per calcolare le somme dovute in caso di ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).
Il conteggio degli interessi da versare, se legato a debiti pregressi ossia ante 2025 deve essere effettuato tenendo conto dei tassi di in essere rispetto alle singole annualità di riferimento per le quali il ravvedimento produce effetti.
Cosicché gli interessi saranno calcolati sull’imposta/tributo dovuta:
- al tasso dell’1,5% per il 2022;
- 5% per il 2023;
- 2,5% per il 2024,
- 2% per il 2025.
L’aggiornamento del tasso di interesse ha effetto anche sui versamenti contributivi. Si pensi al versamento delle c.d. sanzioni civili per omesso o tardivo versamento applicate in maniera ridotta ad esempio nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali. In tale caso, il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. “Qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Si veda la circolare INPS n. 89 del 2024.
La stessa riduzione si applica nelle seguenti situazioni: oggettive incertezze emerse dopo contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo; fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria entro tre mesi dal reato;
Stessa cosa dicasi in caso di crisi, riorganizzazione, riconversioni o ristrutturazioni di aziende soggette alla contribuzione per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) che hanno ottenuto formale provvedimento di ammissione alla prestazione di CIGS da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o il cui stato di crisi sia stato accertato dello stesso Ministero.