Ravvedimento operoso: novità in arrivo
La lettera g) dell’art. 3 del D.Lgs. di Riforma del sistema sanzionatorio tributario (Atto Governo n. 144) apporta numerose modifiche all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, recante la disciplina del cosiddetto ravvedimento operoso.
Le disposizioni provvedono innanzitutto a novellare il comma 1 dell’art. 13 che reca la misura della riduzione sanzionatoria. In primo luogo, viene modificata la lettera b-bis), consentendo la riduzione a 1/7 del minimo anche se la regolarizzazione di errori od omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione, oppure oltre un anno dall’omissione o dall’errore se non sono previste dichiarazioni periodiche.
Le modifiche alla lettera b-ter), invece, consentono di ridurre la sanzione a 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema di atto impugnabile dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, nella fase di contraddittorio obbligatorio prevista dallo Statuto del contribuente (all’art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal D.Lgs. n. 219 del 2023 ), non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).
Con le modifiche alla lettera b-quater), si modifica l’ipotesi che consente di ridurre la sanzione a 1/5 del minimo, operante se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione. Si precisa che, per avere tale riduzione, non deve essere stata inviata comunicazione di adesione al verbale di constatazione (ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) e, comunque, la regolarizzazione deve avvenire prima della comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo (di cui al già menzionato art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212).
Viene poi introdotta una nuova lettera b-quinquies), che prevede la riduzione a 1/4 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,avviene dopo la comunicazione dello schema di atto inviato nella fase di contraddittorio preventivo relativo alla violazione constatata con verbale (ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4), ma senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218).
Viene poi modificata la lettera c) del comma 1, eliminando l’ipotesi di riduzione a 1/10 del minimo della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, nel caso di presentazione con ritardo non superiore a trenta giorni.
Si prevede quindi la riduzione della sanzione a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni. Infine, viene introdotto un nuovo comma 2-bis all’art. 13, ai sensi del quale, se la sanzione è calcolata applicando la disciplina della continuazione e del concorso (di cui all’art. 12, come modificato dalle norme in esame; vedi supra), per individuare le percentuali di riduzione si richiede di fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. In tale evenienza la sanzione su cui applicare le predette percentuali di riduzione, calcolata anche mediante l’utilizzo delle procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è fissata in misura pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave incrementata nella misura minima disposta da ciascun comma dell’art. 12 applicabile alla fattispecie oggetto di regolarizzazione.
Se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione, si applica la percentuale di riduzione di cui alla lettera b-quater) del comma 1, ovvero a 1/5 del minimo.