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Ravvedimento operoso conveniente, ma più complesso da settembre 2024

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Il c.d. “Decreto sanzioni tributarie”, approvato in via definitiva il 24 maggio 2024 dal Governo, modifica le regole applicabili al ravvedimento operoso, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in avanti (non ha infatti effetto retroattivo). Se ravvedersi sarà meno costoso, sarà tuttavia più complicato.

Anche in sede di ravvedimento operoso sarà possibile applicare il cumulo giuridico alle violazioni (art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 472/1997), ma limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta. Non solo, ma le riduzioni delle sanzioni sono articolate in modo diverso.

Da settembre, se il ravvedimento viene effettuato:

  • entro il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, la riduzione della sanzione è a 1/8 del minimo;
  • oltre il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso, la riduzione della sanzione è a 1/7 del minimo.
Rif. normativo Quando si perfeziona il ravvedimento? Sanzioni ridotte a: Casi di applicazione
Lett. a) Entro 30 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Tardivi versamenti
Lett. a-bis) Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione 1/9 del minimo Tutte le violazioni
Lett. b) Entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/8 del minimo Tutte le violazioni
Lett. b-bis) Oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione 1/7 del minimo Tutte le violazioni
Lett. b-ter) Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo (art. 6-bis della L. n. 212/2000) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione del contribuente (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) 1/6 del minimo Tutte le violazioni
Lett. b-quater) Dopo la constatazione della violazione nel PVC senza che il contribuente abbia inviato la comunicazione di adesione (art. 5-quater del D.Lgs. n. 218/1997) e prima dello schema di provvedimento strumentale al contraddittorio preventivo (art. 6-bis della L. n. 212/2000) 1/5 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (e memorizzazioni dei corrispettivi)
Lett. b-quinquies) Dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio preventivo (art. 6-bis della L. n. 212/2000) preceduto da PVC e senza domanda di adesione del contribuente (art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 218/1997) 1/4 del minimo Tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise (e memorizzazioni dei corrispettivi)
Lett. c) Entro 90 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Tardiva dichiarazione

Se il contribuente omette di fatturare varie operazioni, commette tre dichiarazioni infedeli:

  • IVA,
  • imposte sui redditi
  • e IRAP
  • e plurime violazioni sulla fatturazione (art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997).

Il cumulo opererà solo tra le varie violazioni sulla fatturazione e tra queste ultime e la infedele dichiarazione IVA.

Ipotizzando che nel 2025 ci siano le violazioni sulla fatturazione, recepite nelle dichiarazioni da presentare nel 2026, occorrerà effettuare tre ravvedimenti. Ipotizzando che il contribuente ravveda dopo 90 giorni dal termine per le dichiarazioni da presentare nel 2026, sarà necessario presentare la dichiarazione integrativa:
  • REDDITI, versare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8;
  • IRAP versare imposte, interessi legali e sanzioni del 70% ridotte a 1/8;
  • IVA rifare le fatture e versare imposte, interessi legali e sanzioni dell’87,5% ridotte a 1/7. La violazione più grave è la dichiarazione infedele con sanzione del 70% che viene aumentata di 1/4, aumento minimo da cumulo; inoltre, si retroagisce al momento della prima violazione cioè quella sulla fatturazione.

L’indebita detrazione IVA in dichiarazione, viene assorbita dall’infedeltà dichiarativa a monte (nuovo art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997).  Il cumulo giuridico non opera né per gli omessi/tardivi versamenti né per le indebite compensazioni.

Anche dopo la ricezione di questionari, inviti a comparire o richieste di documenti, decorso il termine della dichiarazione dell’anno in cui l’errore è stato commesso la riduzione è sempre a 1/7. Le riduzioni delle sanzioni a 1/6 e a 1/5 continuano a persistere e viene aggiunta la riduzione a un quarto, ma va visto come evolve il procedimento.

La riduzione della sanzione dipende infatti dall’avvenuta notifica dello schema di provvedimento ex art. 6-bis della L. n. 212/2000 e dalla constatazione della violazione mediante processo verbale.

Viene infatti, introdotto il nuovo contraddittorio preventivo ex art. 6-bis della L. n. 212/2000.

Il ravvedimento è inibito dalla domanda di adesione del contribuente e dalla comunicazione di adesione al verbale.

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