Ravvedimento per la tardiva trasmissione dei corrispettivi telematici
In presenza di più violazioni relative all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, l’istituto del ravvedimento operoso può non risultare la scelta migliore, risultando più conveniente attendere l’atto di contestazione delle sanzioni per beneficiare del cumulo giuridico e dell’ulteriore riduzione delle sanzioni ad un terzo aderendo alla definizione agevolata.
Come noto, l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 e ss.mm.ii. dispone l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, in riferimento alle operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, ossia commercio al minuto e attività assimilate.
La trasmissione dei corrispettivi:
- supera la registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24, comma 1, del Decreto IVA (la quale resta comunque possibile su base volontaria);
- sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (vedi D.P.R. n. 696/1996), prima rispettato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
I soggetti interessati dall’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri rilasciano al consumatore finale il c.d. documento commerciale emesso al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle entrate tramite apposito registratore telematico.
Le sanzioni applicabili alle violazioni commesse rispetto all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sono espressamente individuate all’art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 127/2015.
Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Si tratta, in primis, della sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro.
L’imposizione di tale soglia avrebbe dovuto servire, nelle intenzioni del legislatore, a salvaguardare il principio di proporzionalità rispetto alla natura e alla gravità della violazione commessa. Come spesso accade, tuttavia, alla prova dei fatti ha ottenuto esattamente il risultato opposto, comportando una misura sanzionatoria spesso eccessiva rispetto al modesto valore economico che generalmente caratterizza i corrispettivi.
I rimedi a disposizione del contribuente in questi casi sono sostanzialmente duei:
- la facoltà di regolarizzare in autonomia la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997,
- attendere la contestazione confinando nell’obbligo per l’Amministrazione finanziaria (cfr. C.M. 25 gennaio 1999, n. 23 e C.M. 17 maggio 2000, n. 98) di applicare il cumulo giuridico e la continuazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 in presenza di violazioni multiple.
Per meglio comprendere la portata di tale situazione si consideri la seguente situazione: un contribuente ha effettuato 50 operazioni di vendita al dettaglio nel corso del mese di novembre 2022, tutte di importo modesto. Pur avendo adempiuto alla memorizzazione dei corrispettivi giornalieri, lo stesso non li ha trasmessi entro i 12 giorni dall’operazione né è riuscito a provvedere entro il mese di dicembre.
Supponendo il rispetto dei termini ordinari di liquidazione dell’imposta e un valore dei corrispettivi tale da comportare l’applicazione della sanzione minima prevista (500 euro), nel caso di specie la violazione del contribuente porterebbe ad una sanzione abnorme di 25.000 euro (500 euro di soglia minima x 50 operazioni di vendita)
Ove si decidesse di ricorrere al ravvedimento operoso la situazione, pur migliorando resterebbe decisamente “onerosa”: in base all’istituto in argomento, infatti, ciascuna sanzione deve comunque essere considerata autonomamente (cfr. C.M. n. 98/2000 en. 28/2011), benché ridotta.
Molto meglio allora attendere l’atto di contestazione contenente l’irrogazione delle sanzioni in base al cumulo giuridico. In questo caso, infatti, trattandosi di violazioni relative a una sola annualità e a un solo tributo, si applica la sanzione più grave (500 euro), aumentata da ¼ al doppio ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997. Per altro con la possibilità di beneficiare anche della definizione agevolata, con ulteriore riduzione al terzo della sanzione che risulta dall’applicazione del cumulo giuridico.