Ravvedimento, adesione lenta
Ravvedimento speciale perfezionato, anche soltanto per un periodo d’imposta di quelli inseriti nel periodo dal 2018 al 2022, soltanto dopo l’adesione al concordato preventivo biennale (Cpb) e con il versamento, in una unica soluzione o della prima delle ventiquattro rate, dell’imposta sostitutiva. Se la decadenza dalla sanatoria si verifica, dopo il versamento, i pagamenti eseguiti restano validi, non è rimborsabile quanto già versato e il contribuente può essere soggetto ad accertamento.
E’ stato introdotto il ravvedimento speciale con l’art. 2-quater del dl 113/2024, convertito dalla legge 143/2023 e, per effetto di quanto disposto dal comma 6-bis del medesimo art. 2-quater, come introdotto dal dl 155/2024, la sanatoria per gli anni 2018-2022 è stata estesa anche ai soggetti che, per una delle annualità interessate, non hanno applicato gli Isa, per la presenza di una delle cause di esclusione legate alla pandemia oppure al periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Nel cassetto fiscale, più recentemente, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato i prospetti che riepilogano le imposte sostitutive dovute per ciascun periodo oggetto di sanatoria, distinguendo le imposte dirette dall’Irap.
L’istituto è precluso se, prima del pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle ventiquattro previste, sono già stati notificati processi verbali di constatazione (Pvc) o schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate. Nel corso dei periodi oggetto della sanatoria, perfezionata con il pagamento del dovuto o piano rateale valido, le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, di cui all’art. 39 del dpr 600/1973 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle Iva, di cui al comma 2 dell’art. 54 del dpr 633/1972 (presuntive) restano eseguibili soltanto in caso di decadenza dal concordato preventivo biennale, in presenza di una misura cautelare o rinvio a giudizio per i reati tributari, di cui al d.lgs 74/2000, con esclusione di quelli per dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e Iva e per l’indebita compensazione nonché per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni 2018-2022 o per il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione o per dichiarazione infedele delle cause di esclusione, di cui al comma 6-bis (cause di esclusione legate alla pandemia o al non normale svolgimento dell’attività).
Il ravvedimento, inoltre, non è ammesso in presenza di cause di esclusione dall’applicazione degli Isa che non siano quelle tassativamente indicate ovvero per non normale svolgimento dell’attività (codice 4) o a causa della pandemia da Covid-19 (codici 15, 16 e 17).
Nel caso in cui la decadenza avvenga per l’applicazione di una misura cautelare o per il rinvio a giudizio per uno dei reati tributari individuati o per non rispetto del piano rateale, questa opera per la sola annualità di riferimento e, in tal caso, restano validi i pagamenti già effettuati e non è rimborsabile l’importo già versato ma, soprattutto, l’Agenzia delle entrate può procedere con gli accertamenti, ai sensi del comma 14 del citato art. 2-quater.
Il citato comma 14, peraltro, estende i termini di accertamento con la conseguenza che, per i soggetti Isa che aderiscono al concordato biennale e adottano il regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi dal 2018 al 2021, i termini di decadenza per l’accertamento, sia per le imposte dirette sia per l’Iva, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31/12/2027 e, in ogni caso, per i soggetti Isa che aderiscono al concordato, senza fruire del ravvedimento speciale, i termini di decadenza per l’accertamento, in scadenza al prossimo 31 dicembre, sono prorogati al 31/12/2025.
Infine, ai sensi del comma 2 dell’art. 2-ter del dl 113/2024, si segnala la riduzione alla metà delle soglie, di cui al comma 1 dell’art. 12 del d.lgs 471/1997 per l’applicazione delle sanzioni accessorie, per i contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento o che ne risultano decaduti (decadenza dal concordato preventivo biennale, applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di natura penale tributaria commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2018 al 2022 o per mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione).