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Rapporto di servizio anche per l’ente privato incaricato di svolgere un’attività pubblica

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Secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto normativo della attribuzione alla giurisdizione della Corte dei Conti dell’azione di responsabilità per danno erariale, allorché un ente privato esterno all’Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell’interesse di quest’ultima e con risorse pubbliche, un’attività o un servizio pubblico in sua vece, in tal modo inserendosi pur temporaneamente nell’apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione.

A tal fine è irrilevante il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o dì servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto (in tal senso si richiamano le pronunce della Cassazione 1° giugno 2010, n. 13330, 21 maggio 2014, n. 11229, 13 giugno 2016, n. 12086 e 5 giugno 2018, n. 14436.

I principi che precedono sono stati ora confermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 9 aprile 2019, n. 21871 , depositata lo scorso 30 agosto.

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