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Raccolta prestito sociale per le cooperative nel Decreto Milleproroghe

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Il D.Lgs. 385/1993 (c.d. “TUB”), all’articolo 112, comma 7 , prevede che i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e dei limiti quantitativi determinati dal CICR.

Lo stesso decreto prevede che possano continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, le società cooperativa le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:

  1. non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
  2. il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
  3. l’importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
  4. i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.

Il recente Decreto n. 215/2023 , c.d. “Decreto Milleproroghe 2024”, prevede, tra le altre disposizioni, che la previsione contenuta nel citato art. 112, comma 7 , de D.Lgs. n. 385/1993 sia prorogata al 31 dicembre 2024. Sulla base di questa proroga possono continuare a svolgere la propria attività senza necessità di iscriversi all’Albo degli intermediari finanziari le società cooperative le cui azioni non sono negoziate in mercati regolamentati che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, alle condizioni precedentemente definite.

A tal fine si ricorda che, per quanto previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 601/1973, le agevolazioni fiscali previste nell’ambito di un rapporto di prestito sociale, intrapreso dalle società cooperative nei confronti dei propri soci persone fisiche, possono competere, tra l’altro, qualora l’ammontare del finanziamento erogato sia ricompreso all’interno dei limiti ivi previsti.

La formulazione letterale della norma citata prevede che i versamenti, effettuati esclusivamente per  il conseguimento dell’oggetto sociale, non debbano superare, per ciascun socio, la somma di lire 40  milioni (€ 20.658,28), limite elevato a 80 milioni di lire (pari ad € 41.316,55) per le cooperative di  conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, per le cooperative di  produzione e lavoro e, in forza dell’estensione operata dall’art. 59 della L. n. 448/1998, per le cooperative edilizie di abitazione.

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