Quietanza esente dal bollo solo se fisicamente unita alla fattura
L’esenzione dall’imposta di bollo si applica soltanto nel caso in cui la quietanza di pagamento è fisicamente distinta dalla relativa fattura. Diversamente, trova applicazione, come di consueto, la marca di 2 euro. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta ad interpello n. 129/E del 5 giugno 2024 .
Il questo analizzato viene sottoposta da un Ente che, nell’ambito della propria attività, emette fatture esenti da Iva nei confronti di soggetti pubblici, alcuni dei quali con natura di Amministrazioni dello Stato, e, di conseguenza, con imposta di bollo a carico dell’interpellante stesso.
Nel dettaglio, l’Ente chiede al Fisco di chiarire se alle quietanze di pagamento:
- rilasciate con apposito documento,
- distinto dalla fattura già assoggettata all’imposta di bollo,
si applichi o meno l’esenzione prevista dalla nota 2 dell’articolo 13, comma 1 della Tariffa, allegato A del D.P.R. n. 642/1972 (Testo unico imposta di bollo).
La norma sopra citata prevede che l’imposta di bollo da 2 euro non è dovuta:
- quando la somma non supera euro 77,47, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza la indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
- per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti.
La norma è chiara, pertanto, nell’affermare che, per usufruire del beneficio, occorre che la quietanza sia fisicamente annessa al documento già tassato. L’interpretazione fornita nell’occasione conferma pertanto l’orientamento già espresso con la rispostan. 21/E/2020 ossia che:
- le quietanze “in linea generale […] devono essere assoggettate all’imposta di bollo nella misura di euro 2,00”;
- l’esenzione trova applicazione per le quietanze relative a fatture ma solo quando fisicamente apposte su fatture esenti Iva ovvero già assoggettate all’imposta di bollo.
Come osservato dal documento di prassi, inoltre, l’articolo 8 del D.P.R. n. 642/1972 prevede che “Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario”. Inoltre, l’articolo 1199 del codice civile dispone che “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza”.
Delineato il quadro normativo, l’Agenzia osserva che, nel caso di specie:
- le quietanze emesse dall’istante sono documenti distinti dalle fatture;
- non integrano pertanto il presupposto previsto dalla norma,
- ma costituiscono nuovi atti imponibili.
Coerentemente, l’imposta di bollo è dovuta nella misura di euro 2,00 per esemplare, con possibilità di assoluzione tramite contrassegno o modalità virtuale ex art. 3 D.P.R. n. 642/1972.