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Quadro ST 770-2024: verifica delle ritenute versate in ravvedimento operoso

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Nel 770/2024, periodo d’imposta 2023, in scadenza il 31 ottobre, i sostituti d’imposta devono indicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2023, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

Ai fini della compilazione del 770 e nello specifico del quadro ST rilevano anche le ritenute 2023 versate in ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Laddove il sostituto d’imposta decida di ravvedersi entro il 31 ottobre, la sanzione da versare è pari al 30% con chance di ravvedimento nei termini di cui alla lett. b) comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997.

La sanzione sarà ridotta al 3,75%.

Infatti opera la riduzione a 1/8 se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Nella compilazione della sezione Erario, si dovrà riportare il mese e l’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo.

Tale indicazione vale anche in caso di versamento con ravvedimento. Così ad esempio, nel caso di versamento a ottobre delle ritenute effettuate nel mese di giugno, nel punto 1 della sezione erario del quadro ST occorre riportate “06/2023” e non “10/2023”.

Compilazione quadro ST 770, sez. Erario – ravvedimento operoso
Punto 1 quadro ST Deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall’anno di decorrenza dell’obbligo di effettuazione del prelievo. La stessa modalità di compilazione deve essere utilizzata anche nel caso di versamento per ravvedimento operoso
Punto 2 Importo delle ritenute operate
Punto 6 Eventuali crediti d’imposta utilizzati in diminuzione delle ritenute, esposti nella colonna “Ritenute” del quadro RU dei modelli REDDITI. Non devono essere indicati in questo punto i crediti d’imposta utilizzati in F24.
Punto 7 Importo risultante dalla colonna “Importi a debito versati” del modello F24, indipendentemente dall’effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.
Punto 8 Importo degli interessi pagati per il ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.
Punto 9 Casella da barrare nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, sia stato oggetto di ravvedimento operoso.
Punto 11 Codice tributo
Punto 14 Data di versamento

Non deve essere compilato alcun rigo in riferimento alla sanzione versata in ravvedimento operoso.

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