Quadro RU del Modello Redditi 2023: il nuovo rigo RU152 richiede dati del 2020
Nel nuovo rigo RU152 del Modello Redditi 2023 (anno 2022) trovano spazio nuovi dati.
Le istruzioni ministeriali chiariscono che, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 17, Regolamento n. 241/2021, i soggetti che hanno fruito nel periodo di imposta 2020 dei crediti di imposta in beni strumentali materiali e immateriali “4.0”, sono tenuti ad indicare, nel rigo RU152:
- in colonna 1, e 3, l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2020;
- in colonna 2 e 4, il rapporto tra i costi sostenuti dal 1° gennaio al 31 gennaio 2020, e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020, riferiti ai suddetti crediti d’imposta.
Ad esempio, i soggetti che hanno fruito nel 2020 dei crediti d’imposta 4.0 devono indicare l’ammontare dei costi sostenuti a gennaio 2020, quindi il rapporto tra i costi sostenuti a gennaio e quelli riferiti al periodo d’imposta 2020.
Per circoscrivere il periodo temporale di detti investimenti, al fine del riporto del dato nel rigo 152, deve essere considerata la data in cui l’investimento è stato effettuato con il concetto dell’art. 109 del TUIR (consegna del bene).
La misura dell’agevolazione era differenziata in relazione alla tipologia di investimenti agevolabili. I crediti 4.0 fruibili nel 2020 erano:
- i codici credito 2H e 3H, il cui periodo d’investimento era 01/01/2020 e 31/12/2020
- i codici credito 2L e 3L, periodo investimento 16/11/2020 – 31/12/2022 (quindi da considerare solo i costi sostenuti tra il 16/11/2020 e il 31/12/2020).
Tipologia di investimento | Agevolazione | Norma di riferimento | Codice credito (rigo RU1) | Codice tributo |
Beni materiali
“Industria 4.0” |
Credito d’imposta:
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Art. 1, comma 189 della Legge n. 160/2019 | 2H | 6933 |
Beni immateriali “Industria 4.0” (Allegato B alla Legge n. 232/2016) |
Credito d’imposta:
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Art. 1, comma 190 della Legge n. 160/2019 | 3H | 6934 |
Tipologia di investimento | Agevolazione |
Norma di riferimento | Codice credito (rigo RU1) |
Codice tributo |
Beni materiali “Industria 4.0” |
Investimenti dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.6.2022), credito d’imposta nella misura del:
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Art. 1, comma 1056 della Legge n. 178/2020 | 2L | 6936 |
Beni immateriali “Industria 4.0” |
Il credito d’imposta è riconosciuto:
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Art. 1, comma 1058 della Legge n. 178/2020 | 3L | 6937 |