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Può trovare rimedio l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per Cassazione

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L’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, del codice di procedura civile, né determina l’inammissibilità del ricorso, sempreché dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 17 dicembre 2019, n. 18770, depositata lo scorso 10 settembre (in linea con l’ordinanza 20 febbraio 2014, n. 4036).

Si ricorda che, per i giudici di legittimità:

  1. il motivo del ricorso in Cassazione deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dal richiamato art. 360 del codice di procedura civile. Di conseguenza, è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, “formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito” (così, Cass. 7 agosto 2019, n. 21078);
  2. l’inesistenza della notificazione del ricorso per Cassazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono:
    1. nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
    2. nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando pertanto esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, e quindi omessa (18 giugno 2019, n. 1625520 luglio 2016, n. 1491616 febbraio 2018, n. 3816, 27 gennaio 2017, n. 2174, e 8 marzo 2019, n. 6743).

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