Può essere integrata la delibera di apertura del procedimento disciplinare
| News
La delibera di apertura del procedimento disciplinare deve possedere i requisiti prescritti dall’art. 9, secondo comma, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, e quindi:
- una succinta motivazione;
- l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare;
- l’indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono violate;
- l’indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la menzione che l’iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un altro iscritto all’albo.
Al riguardo, con il Pronto Ordini 30 luglio 2019, n. 113/2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha precisato quanto segue:
- si tratta di elementi che devono essere necessariamente presenti nella delibera di apertura del procedimento disciplinare, in quanto “hanno la finalità di garantire il diritto di difesa del soggetto incolpato”;
- qualora la delibera risulti viziata per mancanza di uno o più degli elementi indicati, il Consiglio di Disciplina territoriale potrà disporre l’integrazione del capo di incolpazione oppure l’apertura di un altro procedimento disciplinare.
Articoli recenti
IRES premiale: i requisiti da rispettare
19 Dicembre 2024
Reverse charge sotto condizione
19 Dicembre 2024
Adempimento collaborativo: pronto il nuovo modello di adesione
18 Dicembre 2024
Un ravvedimento per 48 mila
18 Dicembre 2024