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Può essere integrata la delibera di apertura del procedimento disciplinare

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La delibera di apertura del procedimento disciplinare deve possedere i requisiti prescritti dall’art. 9, secondo comma, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, e quindi:

  1. una succinta motivazione;
  2. l’indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare;
  3. l’indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengono violate;
  4. l’indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  5. la menzione che l’iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un altro iscritto all’albo.

Al riguardo, con il Pronto Ordini 30 luglio 2019, n. 113/2019, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha precisato quanto segue:

  1. si tratta di elementi che devono essere necessariamente presenti nella delibera di apertura del procedimento disciplinare, in quanto “hanno la finalità di garantire il diritto di difesa del soggetto incolpato”;
  2. qualora la delibera risulti viziata per mancanza di uno o più degli elementi indicati, il Consiglio di Disciplina territoriale potrà disporre l’integrazione del capo di incolpazione oppure l’apertura di un altro procedimento disciplinare.

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