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Pubblicate le linee guida per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci

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L’Agenzia delle Dogane, con la Nota 16 luglio 2018, n. 70339/RU , rispondendo ad alcuni quesiti in merito ai criteri di applicazione delle regole previste dal Codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013 – CDU ) e dalle relative disposizioni integrative (Regolamento delegato UE 2446/2015 – RD ) per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci, ha fornito le indicazioni applicative per la corretta e uniforme interpretazione delle norme sulla materia.

La nota ricorda in proposito che le regole generali per l’attribuzione dell’origine non preferenziale delle merci sono definiti dall’art. 60 del CDU – che individua le due fattispecie costituite da merci interamente ottenute in un unico paese o territorio e merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori – e dagli artt. 31 e ss. del Regolamento che forniscono le indicazioni applicative.

L’art. 31 RD , in particolare, stabilisce le condizioni in presenza delle quali le merci si considerano originarie di un determinato paese o territorio perché l’intero processo produttivo ed economico è ivi svolto (c.d. prodotti primari nello stato naturale – cresciuti o estratti – o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento).

Con gli artt. 323334 RD  sono invece fissati i criteri in presenza dei quali merci ottenute dalla lavorazione/trasformazione di prodotti provenienti da più paesi o territori sono considerate originarie ai sensi dell’art. 60 , par. 2, CDU e, cioè quando nel paese di riferimento si verificano tutte le seguenti condizioni:

  1. elementi di natura oggettiva:
    a) ultima trasformazione o lavorazione sostanziale il cui risultato è la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione (art. 32 RD ed allegato 22-01 al RD);
    b) processo economicamente giustificato che non può avere come scopo l’elusione delle misure unionali, di politica commerciale o altre, richiamate dall’art. 59 CDU, al solo fine di assicurare ai prodotti ottenuti un regime più favorevole di quello spettante (art. 33 RD)
    c) assenza delle operazioni minime analiticamente indicate dalla norma, che se riscontrate, comportano l’esclusione iuris ed de iure della sussistenza dei due requisiti sopra indicati (art. 34 RD);
  2. elemento di natura soggettiva:
    d) operazioni effettuate presso un’impresa attrezzata allo scopo (art. 60 CDU).

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