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Pubblicate le linee-guida per i collegi sindacali degli enti del SSN

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E’ stata pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la delibera della Corte dei Conti contenente le linee-guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 170, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), e dell’art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Nel documento si sottolinea tra l’altro che tali linee-guida (che rivestono la forma di relazione-questionario) si pongono la finalità di “rilevare il complessivo rispetto degli equilibri economico-patrimoniali e finanziari degli enti sanitari”: si tratta di un elemento “imprescindibile della gestione degli enti sanitari” e “particolarmente qualificante della valutazione del collegio sindacale”.

A ciò si aggiunga che il mantenimento degli equilibri di bilancio costituisce anche una garanzia per la continuità nell’erogazione di un servizio essenziale “come quello della tutela della salute”.

Per quanto riguarda inoltre le eventuali partecipazioni degli enti sanitari in altri organismi, è utilizzabile il prospetto previsto per le annualità previgenti: per effetto delle intese intercorse tra la Corte dei Conti e il Dipartimento  del Tesoro, infatti, i dati relativi agli organismi partecipati sono acquisiti dall’apposita banca dati gestita dal medesimo Dipartimento, adeguata anche alle esigenze istruttorie della Corte dei conti.

Gli enti sanitari da sottoporre a verifica (ferma restando la possibilità per la Sezione regionale della Corte dei conti di individuare ulteriori strutture “in base alla specificità territoriale”) sono i seguenti:

  • Aziende sanitarie locali;
  • Aziende socio-sanitarie territoriali;
  • Aziende sanitarie provinciali;
  • Aziende di tutela della salute;
  • Aziende ospedaliere;
  • Policlinici universitari;
  • Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  • Agenzie regionali per l’emergenza sanitaria;
  • Gestioni sanitarie accentrate;
  • Azienda Zero;
  • ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali;
  • altri enti sanitari non compresi nell’elenco precedente.

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