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Proventi da partecipazioni di fonte estera, assoggettamento a ritenuta sulla base delle regole previgenti

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Ai sensi dell’art. 27, comma 4, lettera a), del D.P.R. n. 600/1973, gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata, partecipano parzialmente alla determinazione del reddito complessivo (secondo le percentuali indicate dalla norma).

Inoltre, tali proventi, qualora relativi a partecipazioni in società non residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, devono essere assoggettati a ritenuta a titolo di acconto da parte dell’intermediario che interviene nella riscossione.

Ancorchè tale disposizione sia stata abrogata dall’art. 1, comma 1003, lettera c), della Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205), si ritiene che la stessa sia ancora operante con riferimento alle distribuzioni di utili effettuate dal 1° gennaio 2018 ma relative a utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 26 giugno 2019, n. 61 .

Si ricorda che l’art. 1, commi da 999 a 1006, della richiamata Legge n. 205/2017, ha modificato la previgente disciplina relativa ai redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c), del Tuir.

In particolare, ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni è stata estesa la medesima aliquota del 26 per cento, nonché la modalità di tassazione prevista per le partecipazioni non qualificate mediante l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta o dell’imposta sostitutiva. In tal senso sono state modificate alcune disposizioni dell’art. 47 del Testo Unico, il quale individua le modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di soggetti Ires e dei proventi assimilati, e dell’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di ritenute sui dividendi. Per effetto dell’art. 1, comma 1005 , della Legge di Bilancio 2018, le nuove regole si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018.

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