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Prorogato al 30 giugno 2022 il reverse charge “facoltativo”

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In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno  (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119), la Commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento che propone la proroga al 30 giugno 2022 dell’applicazione del reverse charge “facoltativo”.

La proposta, in particolare, modifica l’art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 633/1972, che nell’attuale formulazione dispone che l’inversione contabile “facoltativa” Iva per alcune operazioni specifiche si applichi fino al 31 dicembre 2018.

Al riguardo si ricorda che:

  1. per le operazioni di cui all’art. 199 della Direttiva 2006/112/CE, l’applicazione dell’inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un’autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato Iva di cui all’art. 398 della medesima Direttiva;
  2. il successivo art. 199-bis della Direttiva 2006/112/CE ha individuato ulteriori fattispecie rispetto alle quali gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo del reverse charge (previa comunicazione al Comitato Iva);
  3. l’ art. 17, comma 6, lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), del decreto Iva, indica le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia ha inteso far uso della deroga. Si tratta delle seguenti attività:
    1. cessioni di telefoni cellulari, esclusi componenti e accessori;
    2. cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (sono peraltro esclusi i computer e i loro accessori);
    3. cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
    4. trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra trasferibili;
    5. trasferimenti di altre unità utilizzabili dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
    6. cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Ora il disegno di legge di conversione del D.L. n. 119/2018 dovrà passare all’esame della Camera.

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