Prorogati iper e superammortamento, Nuova Sabatini e bonus formazione 4.0
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Il Documento programmatico di bilancio 2020, approvato dal Consiglio dei Ministri, prevede il mantenimento delle agevolazioni fiscali riconducibili al piano “Industria 4.0”. In particolare, la Manovra ha disposto:
- l’estensione al prossimo triennio dell’iper-ammortamento, con una supervalutazione del 170% degli investimenti in beni nuovi, strumentali, materiali e ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave “Industria 4.0” e in maniera sostenibile ed ecocompatibile;
- l’estensione al prossimo triennio del superammortamento, con una supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi. Per chi beneficia dell’iperammortamento sarà mantenuta la possibilità di usufruire anche di una supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT);
- il rifinanziamento del Fondo centrale per le Pmi per il prossimo triennio, al fine di sostenere l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, incluse le start-up innovative e le aziende che acquistano beni strumentali a uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali (secondo la “Nuova Sabatini”);
- la proroga del credito d’imposta riconosciuto per le spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di “Formazione 4.0” (cosiddetto “bonus formazione”);
- il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”;
- la proroga al 2020 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione;
- la proroga al 2020 del credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone terremotate del Centro Italia.
Per quanto riguarda il credito d’imposta previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo si ricorda che, per effetto dell’art. 1, commi da 70 a 72, dell’ultima legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), a decorrere dal 1° gennaio 2019 tale misura non si applica più nella misura unica del 50%; per alcune tipologie di spese, infatti, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 25%.
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