Prorogati gli incentivi per il “rientro dei cervelli”
Un emendamento – approvato dalla Commissione Finanze della Camera – al disegno di legge di conversione del decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), propone l’estensione temporale delle agevolazioni previste per il “rientro dei cervelli”. In particolare, la norma prevede che, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, l’art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (cosiddetto “Decreto Crescita”), possa essere applicato ai soggetti che, a decorrere dal 30 aprile 2019, trasferiscono la residenza in Italia; a tal fine rilevano i criteri indicati all’art. 2 del Tuir, e risultano beneficiari del regime previsto per i cosiddetti “impatriati” (art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147).
Si ricorda che, per effetto del citato D.L. 30 aprile 2019, n. 34, erano state introdotte importanti modifiche alla disciplina relativa ai cosiddetti “impatriati” e al regime sul “rientro dei cervelli” (art. 44, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122). In particolare:
- passa dal 50 al 70% la riduzione dell’imponibile;
- si semplificano le condizioni richieste per accedere al regime fiscale di vantaggio;
- si estendono le agevolazioni anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
- in presenza di determinate condizioni, si introducono ulteriori agevolazioni fiscali per ulteriori cinque periodi d’imposta.
Regole ad hoc furono invece previste per i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia dal 2020, nonché per i ricercatori universitari.
In merito all’ambito applicativo della misura agevolativa in esame, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le Risposte alle istanze di interpello 18 luglio 2019, n. 272 e 25 novembre 2019, nn. 492, 495 e 497.