Prorogate le percentuali di compensazione del 7,65 (bovini) e del 7,95 per cento (suini)
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Sono state prorogate a tutto il 2021 le percentuali di compensazione del 7,65 e del 7,95 per cento previste rispettivamente per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina dall’art. 1, comma 2, del D.M. 26 gennaio 2016: lo prevede il D.M. 10 febbraio 2021 , pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
Al riguardo si ricorda che:
- l’art. 1, comma 45, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) stabilisce che con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, da emanarsi ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, sono innalzate, entro il limite di 20 milioni di euro di minori entrate, le percentuali di compensazione applicabili nel 2017 agli animali vivi delle specie bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al 7,7 per cento e all’8 per cento;
- ai sensi dell’art. 1, comma 506 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con decreto ministeriale le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina devono essere innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all’8 per cento; per il 2018 analoga proroga era stata disposta dal D.M. 2 febbraio 2018; per il 2019, dal D.M. 29 marzo 2019 ; per il 2020, dal D.M. 5 giugno 2020 .
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