Prorogata l’Iva al 5 per cento sul gas metano usato per combustione per usi civili e industriali
Il disegno di legge di Bilancio 2023, attualmente all’esame della Camera, prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei gennaio, febbraio e marzo 2023, siano assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento, in deroga all’aliquota del 10 o del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal D.P.R. n. 633/1972. Viene così estesa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 la misura inizialmente introdotta dall’art. 2, comma 1, del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell’aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.
Al riguardo si ricorda che la riduzione dell’aliquota Iva era già stata estesa:
1. dall’art. 1, comma 506 , della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
2. dall’art. 2, primo comma, del D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
3. dall’art. 2 del D.L. n. 80 del 30 giugno 2022, ai consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022;
4. dall’art. 5 del D.L. n. 115 del 9 agosto 2022, ai consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.