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Proroga secondo acconto. Esclusa la contribuzione INPS e INAIL

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In materia di proroga del versamento dell’acconto, imposte 2023, non rientrano nella chance di versamento nel termine lungo del 16 gennaio le somme dovute a titolo di contribuzione previdenziale, assistenziale e premi assicurativi INAIL.

La conferma arriva con la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della circolare n. 31/E del 9 novembre 2023.

Così l’art. 4 del D.L. n. 145/2023:

«Per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Proroga acconto imposte al 16 gennaio
Cosa Versamento seconda o unica rata di acconto delle imposte 2023 in scadenza ordinaria al 30 novembre 2023.
 

Imposte interessate

  • IRPEF;
  • imposta sostitutiva regime di vantaggio;
  • imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • cedolare secca;
  • IVIE;
  • IVAFE;
  • imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • ecc.
Contribuzione INPS e INAIL Esclusa dalla proroga. L’esclusione riguarda anche i versamenti oltre il minimale reddituale dovuti da artigiani e commercianti.
 

 

Soggetti esclusi dalla proroga 

  • Società di capitali;
  • Società di persone;
  • Enti commerciali e non commerciali;
  • Persone fisiche non titolati di partita IVA;
  • soci di società di persone o Srl in regime di trasparenza fiscale se non titolari di partita IVA);
  • collaboratori di impresa familiare (o coniugi di aziende coniugali);
  • ecc.
Scadenza versamento unico 16 gennaio.
Rate  Da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
Ravvedimento
Obbligo versamento acconto
  • Persone fisiche > 52 euro (rigo RN 24 “differenza”, LM 42 per i forfettari);
Rate acconto (regole ordinarie)
  • Unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • Due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro, di cui: la prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo) e la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.
  • Per i soggetti ISA, unico versamento entro il 30 novembre se l’importo totale dovuto non supera 206 euro, in caso contrario, l’acconto si paga in due rate di pari importo entro le stesse scadenze previste per gli altri contribuenti (30 giugno, salvo proroghe, e 30 novembre).
Metodo storico Versamento del 100% dell’importo indicato ai suddetti righi del modello Redditi 2023.
Metodo previsionale Sulla base della minore imposta ipotizzata per l’anno in corso; tale metodo può essere utilizzato anche in ipotesi di imposta attesa superiore a quella dovuta sulla base dello “storico”.
Convivenza tra i due metodi  Il metodo può cambiare da tributo a tributo.

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