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Proroga rottamazione-quater solo formale: manca la norma

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La proroga della rottamazione-quater, art. 1 commi 231252, dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, Legge di Bilancio 2023, a oggi è solo formale, visto che il comunicato stampa avente a oggetto la proroga, non può superare la norma di riferimento, la quale indica ancora la data del 30 aprile come termine ultimo per presentare istanza di rottamazione; inoltre nel comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanza si fa riferimento a una “prossima disposizione” che dovrà anche prorogare il termine di scadenza della 1° rata dal 31 luglio al 31 ottobre 2023.

La proroga dovrebbe diventare ufficiale ossia trovare indicazione in una norma ad hoc nella prossima settimana.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 68 del 21 aprile 2023, ha reso noto il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2023 della scadenza per la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione-quater.

È oggetto di proroga anche il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione darà riscontro dettagliato al contribuente circa il totale dovuto ai fini della sanatoria (vedi comunicazione delle somme dovute) nonché la scadenza della prima rata, in precedenza da versare entro il 31 luglio.

Nello specifico, è prorogato:

  • dal 30 aprile al 30 giugno 2023 il termine entro il quale è possibile presentare domanda di rottamazione delle cartelle;
  • dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata;
  • dal 31 luglio al 31 ottobre 2023 la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023).
Rottamazione-quater Legge di Bilancio 2023. Termini di pagamento
Scadenza Pagamenti
  • Unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero,
  • nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10%.
Unica o prima rata 31 ottobre 2023
Seconda rata 30 novembre 2023
Restanti 16, nei 4 anni successivi 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.
Decadenza sanatoria Mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di una delle rate del piano di dilazione.

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