La disciplina dello split payment nasce con una funzione antielusiva in ambito IVA e rappresenta una deroga al normale meccanismo di applicazione dell’imposta. L’istituto è contenuto normativamente nell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e si sostanzia nel fatto che, per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni degli enti e delle società contemplate dalla normativa, l’IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all’Erario direttamente dal cessionario o committente.
Questo meccanismo si applica alle cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura. Infatti, da quando è subentrato l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico occorre riportare nel campo “esigibilità IVA” il valore “S” (scissione dei pagamenti).
I soggetti destinatari dello split payment sono:
- amministrazioni Pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2 della Legge n. 196/2009;
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche;
- società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri;
- società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche o da parte degli enti o delle società menzionati in una delle righe precedenti o nella riga successiva dell’elenco;
- società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche o da parte degli enti o delle società menzionati in una delle righe precedenti o nella riga successiva dell’elenco:
- società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA in Italia.
Dal punto di vista temporale, trattandosi di una disposizione derogatoria alla dir. 2006/112/CE, le norme in materia di split payment erano applicabili fino al 30 giugno 2023 in base alla decisione UE 24 luglio 2020, n. 1105.
Con l’autorizzazione n 342/2023 lo split payment continuerà pertanto ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2026 e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura. A decorrere dal 1° luglio 2025, sarebbero escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA, ex art. 17-ter, comma 1-bis, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972.
Ciò in regione del fatto che la proposta è volta a dar seguito all’impegno assunto dall’Italia di eliminare gradualmente la misura speciale in esame.