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Pronto il modello per la “mini” voluntary

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Con il Provvedimento direttoriale 1° giugno 2018, n. 110482 , l’Agenzia delle Entrate ha approvato – con le relative istruzioni – il modello relativo alla cosiddetta “mini” voluntary disclosure, cioè la procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero, disciplinata dall’art. 5-septies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. si tratta di una sanatoria per le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017, in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, da soggetti fiscalmente residenti in Italia o loro eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’Aire o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all’estero di cui all’art. 6, comma 1, lettere c) e d), del Tuir;
  2. a tal fine occorre versare il 3 per cento del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. Il versamento può essere effettuato: a. in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2018, senza compensazione; b. in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata dev’essere effettuato entro il 30 settembre 2018. La procedura si perfeziona alla data di versamento dell’unica o ultima rata;
  3. l’istanza di regolarizzazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2018 (entro tale data è ammessa anche l’integrazione dell’istanza presentata in precedenza);
  4. la norma si applica anche alle somme ed alle attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa;
  5. i termini di accertamento che scadono a decorrere dal 1º gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione in esame;
  6. la misura in commento non si applica peraltro alle attività e alle somme già oggetto di voluntary disclosure;
  7. il modello dev’essere presentato in via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, oppure attraverso i soggetti abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

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