Pronto il modello per chiedere il contributo per le attività nei centri storici. Domande dal 18 novembre
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È stato approvato, con le relative istruzioni, il modello utilizzabile per chiedere il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, riconosciuto dall’art. 59 del “decreto di agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Al riguardo si precisa quanto segue:
- l’Istanza dev’essere predisposta in modalità elettronica, esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate;
- la domanda può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario abilitato ex art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- l’invio potrà essere effettuato dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.
Si ricorda che:
- il richiamato art. 59 del D.L. n. 104/2020 prevede un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone “A” o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione effettuata dalle amministrazioni pubbliche indicate dalla norma, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
– per i comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
– per i comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
L’elenco dei comuni interessati è riportato nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza; - il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019;
- ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo, si applicano determinate percentuali (indicate dalla norma) alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019;
- il contributo è riconosciuto comunque, ai soggetti e ai sensi delle predette disposizioni, per un ammontare non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei predetti Comuni;
- l’ammontare del contributo non può essere in ogni caso superiore a 150.000 euro;
- il contributo di cui alla presente disposizione non è cumulabile con il contributo previsto all’art. 58 per le imprese della ristorazione, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi.
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