Pronte le regole attuative della riforma fiscale
L’Agenzia delle Entrate in data 30 aprile ha approvato un nuovo provvedimento in materia di “Controlled Foreign Companies”, CFC.
L’art. 3 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina relativa alle CFC di cui all’art. 167 del TUIR, prevedendo – nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina CFC, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna, l’introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa.
Le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, erano demandate dall’art. 167, comma 4-ter del TUIR a un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Da qui l’approvazione del provvedimento, Prot. n. 213637/2024, “Disposizioni in materia di imprese estere controllate (CFC). Definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista ai sensi del comma 4-ter dell’articolo 167 Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.
La disciplina relativa alle c.d. “Controlled Foreign Companies” contenuta nell’art. 167 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (“TUIR”) ha la finalità di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti o stabiliti in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi (passive income), senza svolgere un’attività economica effettiva.
L’imposizione derivante dall’applicazione delle disposizioni previste dalla disciplina CFC viene subita dal soggetto controllante italiano, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e in modo separato, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi utili sotto forma di dividendi.
Detto ciò, l’opzione per l’imposizione sostitutiva al 15% prevista dalla riforma fiscale è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:
- realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dalla lett. b), comma 4 dell’art. 167 del TUIR;
- redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.
Con il nuovo provvedimento, sono state individuate:
- alcune definizioni utili all’applicazione delle disposizioni del Provvedimento;
- l’ambito di applicazione del regime opzionale, definendo le caratteristiche e i requisiti soggettivi e oggettivi delle controllate estere;
- le modalità di esercizio e revoca dell’opzione di cui al comma 4-ter dell’art. 167 del TUIR, chiarendone la decorrenza, la durata e gli obblighi di comunicazione dell’opzione in dichiarazione,
- le circostanze che determinano il venir meno dell’efficacia dell’opzione, salvo la possibilità di revoca espressa da parte del socio residente alla scadenza del triennio.
- i criteri di determinazione dell’utile contabile netto, che costituisce la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva del 15 per cento, nonché le regole di liquidazione e versamento dell’imposta sostitutiva nei casi di partecipazioni indirette e\o di più soggetti controllanti residenti.
Infine, nel provvedimento è individuato il trattamento fiscale da riservare agli utili delle controllate estere che hanno già scontato l’imposta sostitutiva in capo al socio controllante residente, al momento della percezione da parte di quest’ultimo nonché gli effetti dell’opzione sul monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.