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Promotori finanziari, il divieto temporaneo di esercizio dell’attività non è disciplinato dalle norme Ue

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Il divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (promotore finanziario) non rientra nell’ambito applicativo della Direttiva n. 2010/78/UE o delle disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché dei principi di non discriminazione e di proporzionalità: lo ha precisato la seconda sezione della Corte di Giustizia Ue con la sentenza 8 maggio 2019, nella causa C-53/18 (promossa dal Tar del Lazio).

In altre parole, gli eurogiudici hanno affermato che la Direttiva n. 2004/39/CE, come modificata dalla Direttiva 24 novembre 2010, n. 2010/78/UE (cosiddetta direttiva MiFID), e segnatamente gli articoli 8, 23, 50 e 51, gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che, un divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non rientra né nell’ambito di applicazione di tale direttiva, né in quello degli articoli 49 e 56 TFUE, e neppure in quello dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Si ricorda inoltre che:

  1. ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il promotore finanziario – oggi “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” – è “la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”;
  2. per “offerta fuori sede” si intende la “promozione” e il “collocamento” presso il pubblico:
    1. di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento;
    2. di servizi e attività per investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività;
    3. la misura del divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è prevista dall’art. 55, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria).

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