Processo tributario, le modalità telematiche incontrano alcune deroghe
Per effetto del nuovo art. 16-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le notifiche e il deposito degli atti del processo tributario devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche. Tali regole si applicano ai giudizi instaurati, in primo e secondo grado, a decorrere dal 1° luglio 2019.
Pertanto da tale data gli atti introduttivi del giudizio devono essere notificati alla controparte tramite pec e – entro i successivi 30 giorni – depositati in Commissione tributaria con modalità telematiche (sistema di Upload).
Al riguardo, con la Circolare 4 luglio 2019, n. 1/DF il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che tale obbligo riguarda:
- le parti;
- i consulenti;
- gli organi tecnici dell’amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici;
- la Guardia di Finanza, con riferimento alle istanze per le ipoteche e sequestro conservativo di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997.
Se la parte ha notificato l’atto introduttivo del giudizio di primo o di secondo grado con modalità analogiche, ad esempio, in data 29 o 30 giugno 2019 (e quindi 1° luglio, in quanto i giorni indicati cadono di sabato o domenica), la stessa dovrà continuare ad utilizzare tale modalità nelle successive fasi della costituzione in giudizio e degli ulteriori depositi di atti, anche se effettuati dal 1° luglio 2019.
Il resistente, invece, potrà costituirsi telematicamente nel relativo grado di giudizio. Il previsto obbligo incontra peraltro un’eccezione (nel senso che è possibile notificare e depositare tali atti con modalità analogiche) per le controversie instaurate dal contribuente che decide di stare in giudizio personalmente, e quindi senza l’assistenza tecnica di un professionista.