Procedure di pignoramento presso terzi bloccate dalla domanda di adesione alla “rottamazione-ter”
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Dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si estinguono, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 12 maggio 2020, n. 128. Al riguardo si ricorda quanto segue:
- la “rottamazione-ter”, cioè la definizione agevolata dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, è stata introdotta dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;
- tale definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto al netto delle sanzioni e degli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o delle sanzioni e somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
- il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata, oltre la tolleranza di 5 giorni prevista per legge, determina l’inefficacia della definizione agevolata, il debito non può essere più rateizzato e l’agente della riscossione deve riprendere le azioni di recupero;
- è inoltre ammessa la compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- attraverso la modifica dell’art. 68 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), il decreto “Rilancio” (stando alla bozza in circolazione in queste ore) dispone che il versamento di tutte le rate della “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere effettuato entro il 10 dicembre 2020 (a tale termine non si applica peraltro la “tolleranza” di 5 giorni di cui all’art. 3, comma 14-bis, del D.L. 119/2018).
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