Prima casa e soggetto residente all’estero
La Nota II-bis posta in calce all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, al quarto comma precisa che, nei casi in cui i beni acquistati con l’agevolazione vengano alienati prima del decorso dei 5 anni dalla data di acquisto, l’Agenzia delle Entrate deve recuperare nei confronti degli acquirenti, per gli acquisti soggetti ad Iva, la differenza tra l’imposta sul valore aggiunto calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima, e recuperare gli interessi di mora.
Tuttavia, la norma prevede anche che tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici in commento, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Ciò significa che il contribuente non decade dall’agevolazione qualora entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire “a propria abitazione principale”.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 27 settembre 2021, n. 627, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale non opera in caso di riacquisto di un’altra abitazione in Italia da parte del cittadino residente all’estero. Tale obbligo, infatti, non può essere imposto ai cittadini che vivono stabilmente all’estero e che, pertanto, si trovano nella impossibilità di adibire la casa acquistata “a propria abitazione principale”.