“Prima casa”, Cassazione divisa sulla retroattività del D.Lgs. 175/2014
L’art. 33 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ha disposto – attraverso la modifica del n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 – che ai fini Iva sia recepita la definizione di “prima casa” adottata per l’imposta di registro dall’art. 10 del D.Lgs. n. 23/2011.
Ora, con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2021, n. 30708, la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite civili la risoluzione del contrasto insorto in ordine all’interpretazione della norma richiamata.
La questione riguarda in particolare la rilevanza della norma a fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei, con riferimento alle condotte poste in essere nel periodo anteriore alla data della sua entrata in vigore (1° gennaio 2014).
Gli Ermellini hanno infatti sottolineato che, sull’applicazione del principio del favor rei in caso di abrogazione della norma istitutiva di un tributo a decorrere da una data, permanendo l’obbligo a carico del contribuente per il periodo anteriore, si registra un contrasto giurisprudenziale. Secondo un primo orientamento, in caso di abrogazione dell’imposta a partire da una particolare data prevista dalla legge, non vi sarebbe abolitio delle violazioni relative ai periodi d’imposta antecedenti all’abrogazione (Cass. n. 24991/2006 , n. 6189/2006 , n. 9540/2011 , n. 25754/2014 , n. 18421/2017 , n. 12936/2019 ).
Secondo un altro orientamento, invece, “in tema di agevolazioni ‘prima casa’, l’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014, che ha allineato la disciplina in materia d’IVA a quella prevista per l’imposta di registro, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore e, cioè, al 1° gennaio 2014, può tuttavia, rispetto ad essi, spiegare effetti a fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei, posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta che prima integrava una violazione fiscale non costituisce più il presupposto per l’irrogazione della sanzione” (Cass. 27 giugno 2016, n. 13235; in senso analogo, Cass. n. 1164/2021 , n. 10656/2021 , n. 30902/2019 ).