“Prima casa”, agevolazioni per gli under 36 inapplicabili al contratto preliminare
L’art. 64, comma 6, del Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) prevede a favore dei giovani acquirenti di una “prima casa”, in presenza dei relativi requisiti, che abbiano un valore Isee non superiore a 40.000 euro annui, l’esonero dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.
In particolare:
- l’agevolazione è riconosciuta per gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di ‘prime case’ di abitazione”;
- ne sono escluse le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla Nota II-bis all’art. 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- ne possono beneficiare i soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- la norma di favore si applica agli atti stipulati entro il 30 giugno 2022;
- in caso di insussistenza delle condizioni richieste per poter usufruire dell’agevolazione in esame, o di decadenza da tali agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 e dall’art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 1 ottobre 2021, n. 650 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’esenzione in commento non si può applicare in sede di stipula di un contratto preliminare di acquisto: la norma, infatti, contiene un chiaro riferimento agli “atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso”.
Ne deriva che il contratto preliminare rimane assoggettato ad imposizione secondo le regole ordinarie; a tal fine si ricorda che l’art. 10 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 prevede l’assoggettamento dei contratti preliminari di ogni specie all’imposta fissa di registro nella misura di 200 euro.
La nota al citato art. 10 disciplina poi due specifiche ipotesi negoziali:
- contratto preliminare che contiene una clausola che prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria: in relazione a tali somme è dovuta l’imposta di registro nella misura dello 0,50%;
- contratto preliminare che contempli il versamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA: in questo caso si applica l’imposta proporzionale di registro nella misura del 3%.
In materia si richiama infine la circolare n. 18/E/2013.