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Previdenza complementare. Rileva anche la deduzione dei contributi pagati per i figli a carico

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In materia di deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione (art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. n. 917/86, TUIR), ai fini della determinazione del plafond residuo di deducibilità differita, il contribuente dovrà tenere conto non solo dei contributi versati e dedotti per l’adesione alla propria forma di previdenza complementare ma anche per quelli versati per i figli a carico.

Dunque, il plafond residuo sarà eroso non solo dai contributi versati in relazione alla propria “posizione contributiva” ma anche di quelli versati alla forma di previdenza complementare cui sono iscritti i figli fiscalmente a carico, tutti dedotti dal proprio reddito complessivo.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 76/2024 .

La questione verte sul riconoscimento in capo al lavoratore dell‘ulteriore plafond di deducibilità di 2.852,29 euro annui che l’art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005 riconosce in favore dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 252/2005), per i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta all’ordinario limite annuo di deducibilità di euro 5.164.57.

In particolare, la norma prevede che: ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

La norma riguarda, i lavoratori che non risultano essere titolari di una posizione contributiva aperta presso un ente di previdenza obbligatoria al 31 dicembre 2006 e che, dopo essersi iscritti ad una qualsiasi previdenza obbligatoria, partecipano a forme di previdenza complementare, collettiva o individuale.

Come già chiarito con circolare n. 70/E del 2007 (vedi anche risoluzione n. 131/2011), la disposizione in esame risponde alla logica di incentivare l’iscrizione alla forme pensionistiche complementari dei lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, consentendo loro, in caso di versamenti di contributi di importo inferiore al limite di euro 5.164,57 nei primi cinque anni di partecipazione, di conservare l’importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato entro i venti anni successivi.

Dunque, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i venti anni successivi.

Qualora nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari il «lavoratore di prima occupazione», in aggiunta ai contributi versati per la propria posizione, abbia versato anche contributi per i familiari a carico (per consentire la loro adesione alle forme di previdenza complementare), che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche tali contributi concorrono alla determinazione dell’ulteriore ”plafond di deducibilità”.

Il predetto plafond potrà essere utilizzato dal sesto anno di adesione alla forma pensionistica complementare del lavoratore di prima occupazione e fino al venticinquesimo anno successivo, per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati alle forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di euro 5.164,57 e fino a concorrenza di euro 2.582,29 annui (per un totale massimo di euro 7.746,86).

Nel caso in esame, posto che, l’Istante dichiara di aver aderito in qualità di «lavoratore di prima occupazione» ad una forma di previdenza complementare a partire dal 2019, ai fini della determinazione dell’ulteriore plafond di deducibilità, dovrà considerare i contributi versati per la sua partecipazione alla forma pensionistica complementare, dedotti dal 2019 al 2023 nonché quelli versati per la partecipazione alle predette forme pensionistiche dei figli a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo nel 2022 e 2023.

Il plafond inutilizzato di deducibilità, accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) potrà essere utilizzando dall’Istante a partire dal 2024 nei limiti sopra specificati.

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