Skip to main content

Previdenza complementare: per il plafond maggiorato non rilevano i contributi versati dai familiari

|

Il quinquennio rilevante per il calcolo dei contributi che possono essere dedotti con il plafond “maggiorato” (ossia oltre il limite ordinario di 5.164,57 euro annui) parte dal primo impiego, a prescindere dai precedenti contributi eventualmente versati dai familiari. Lo ha chiarito la Risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025.

Accade spesso che i genitori iscrivano il figlio minorenne alla previdenza complementare, deducendo i relativi contributi. Successivamente, in sede di prima occupazione è poi il figlio stesso a contribuire personalmente al fondo di previdenza deducendo in prima persona i relativi accantonamenti. Si pone quindi il problema di determinare quale sia il quinquennio di prima partecipazione alla previdenza complementare, rilevante per la deduzione “extra” dei contributi rispetto al limite annuale di 5.164,57 euro, prevista dalla norma agevolativa contenuta nell’art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005.

La norma come noto prevede che “Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui”. La misura mira ad agevolare i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, consentendo loro di “recuperare” la parte non fruita nel quinquennio nei venti anni successivi con lo scopo di agevolare la costruzione di un’adeguata pensione complementare, come chiarito anche dalla circolare n. 70/E del 2007 e dalla risoluzione n. 131/E del 2011.

Tanto premesso, l’Agenzia con il documento di prassi in commento chiarisce che:

  • se il contribuente viene iscritto alla previdenza preliminare quando è ancora minorenne (es. 2009) dai genitori;
  • mentre la sua prima occupazione avviene solo in seguito (nel 2019), con contribuzione diretta a carico del figlio,

i primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare decorrono dall’anno d’imposta dell’inizio della prima occupazione, quindi dal 2019.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta