Previdenza complementare e figli a carico
L’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR, fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, ricomprende i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto.
Il comma 4 del predetto art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, siano deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57. In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.
Il limite di deducibilità di euro 5.164,57 è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente, nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.
I contributi versati per familiari a carico (da indicare al Rigo E30 del modello 730/2024) – È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell’art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico. Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (CM 18 dicembre 2007 n. 70/E , paragrafo 2.5).
Quindi, qualora il versamento dei contributi venga effettuato da un familiare (es. coniuge, genitore) per un soggetto, aderente al fondo pensione, che non è a carico di chi effettua il versamento, i contributi non possono essere dedotti né dal figlio né del genitore, dato che il primo non sostiene l’onere , il secondo sostiene invece un onere a favore di un familiare che non risulta a carico fiscalmente.
Documentazione da controllare e conservare per la deducibilità | |
Tipologia | Documenti |
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per se stesso |
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Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico |
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