Presupposti diversi per l’accertamento analitico extracontabile e quello induttivo
Il discrimine tra l’accertamento analitico extracontabile e quello induttivo sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.
In particolare:
- nel primo caso, la “incompletezza, falsità od inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo legittimato l’Ufficio accertatore solo a completare le lacune riscontrate. In tale contesto, al fine di dimostrare l’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati il Fisco può utilizzare anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 2729 del codice civile;
- nel secondo caso, invece, “le omissioni o le false od inesatte indicazioni” risultano tali da inficiare l’attendibilità – e dunque l’utilizzabilità, ai fini dell’accertamento – anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), con la conseguenza che l’amministrazione finanziaria può “prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti” ed è legittimata a determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del codice civile (in tal senso si richiama la pronuncia della Corte di Cassazione 24 luglio 2013, n. 17952).
I principi che precedono sono stati ora ribaditi dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 11 luglio 2018, n. 22352, depositata lo scorso 13 settembre.
Si ricorda inoltre che secondo un consolidato orientamento assunto dalla giurisprudenza di legittimità, l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto a quanto disposto dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633/1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole. Di conseguenza, potrà anch’esso basarsi senza limiti sul metodo induttivo e il relativo avviso potrà essere emesso pur in presenza di una contabilità tenuta in modo regolare (in tal senso si segnalano le pronunce della Corte di Cassazione nn. 5977/2007 , 2761/2009 , 25335/2010 , 27323/2014 , 25989/2014 e 21984/2015 ).