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Prestiti aziendali: valore del fringe benefit da rideterminare a favore del lavoratore

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Rispondendo a uno specifico quesito durante l’edizione di Telefisco 2024 tenutasi il 1° febbraio 2024, l’Agenzia puntualizza che la quantificazione del fringe benefit 2023 relativo ai prestiti in favore dei dipendenti segue le nuove modalità introdotte con il D.L. n. 145/2023 . Sebbene la norma sia entrata in vigore lo scorso 17 dicembre 2023, le modifiche si applicano anche per gli interessi che sono già stati tassati in modo diverso nel corso dell’anno.

Come noto, i commi 3-bis e 3-ter – inseriti in sede referente – dell’art. 3 D.L. n. 145/2013 modificano il primo periodo dell’art. 51, comma 4, lett. b), del TUIR, disponendo che  in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell’imponibile, si assume il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Detto, in altri termini:

  • resta fermo l’abbattimento forfettario al 50% del differenziale tra interessi calcolati con il tasso ufficiale di riferimento (TUR) e interessi calcolati con il tasso effettivo applicato al prestito al dipendente;
  • ma si introduce una distinzione tra tassi variabili e fissi al fine di correggere gli effetti distorsivi dei recenti aumenti della BCE:
  • presiti a tasso variabile: il TUR da considerare sarà quello previsto alla scadenza di ciascuna rata (con una verifica mensile quindi dell’importo tassabile);
  • prestiti a tasso fisso: potrà essere utilizzato il TUR calcolato alla data in cui è stato stipulato il contratto (rendendo conoscibile ex ante, quindi, l’importo del fringe benefit).

Come puntualizzato dall’Agenzia nella risposta in commento, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2023. Di conseguenza, il datore di lavoro dovrà quindi procedere a correggere il proprio operato in sede di conguaglio e, cioè, entro e non oltre il 28 febbraio del 2024.

Con specifico riferimento all’ipotesi di rinegoziazione di finanziamenti l’Agenzia chiarisce che la formulazione normativa secondo cui per i prestiti a tasso fisso, ai fini del confronto con l’importo degli interessi calcolato al Tur vigente “alla data di concessione del prestito” va interpretata alla stregua del chiarimento reso in materia di detraibilità degli interessi per mutui con la circolare del 19 giugno 2023, n. 14/E, secondo cui ai fini della corretta indicazione dell’importo degli interessi passivi “qualora sia stato stipulato un contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga occorre far riferimento alla data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo. In tale circostanza, per data di stipula del contratto di mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo”.

Ne deriva che:

  • in caso di rinegoziazione del contratto di mutuo a tasso fisso,
  • il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

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