Skip to main content

Prestiti al dipendente a tasso agevolato: la cartolarizzazione non cambia la tassazione

|
Costituisce reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso agevolato previsto dal contratto di mutuo (lettera b) del comma 4 dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.

Tali regole di tassazione valgono anche nei casi intervenga successivamente alla sua concessione la cartolarizzazione del mutuo con cessione dello stesso ad una ‘‘società veicolo’’ (Special purpose vehicle, di seguito ‘‘SPV’’).

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la Risposta n. 378/2023.

La situazione analizzata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la concessione di un mutuo a tasso agevolato da parte di una banca in favore di un proprio dipendente.

In particolare,

  • il 18 luglio 2016, la banca ha accordato ad un proprio dipendente un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale;
  • in qualità di dipendente della Banca, al momento della stipula gli è stato riconosciuto un tasso di interesse più basso di quello correntemente applicato dalla stessa alla propria clientela;
  • il 31 marzo 2017 la Banca ha provveduto alla cartolarizzazione del mutuo in essere cedendo lo stesso ad una ‘‘società veicolo’’ (Special purpose vehicle, di seguito ‘‘SPV’’).

Secondo l’Agenzia delle Entrate la cartolarizzazione si configura quale fattispecie di cessione del credito, che non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del mutuo.

Dunque, l’Agenzia ritiene che, in relazione al contratto di mutuo a tasso agevolato oggetto di interpello, ricorrano le condizioni di cui alla lett. b) del comma 4 dell’art. 51 del TUIR a nulla rilevando l’operazione di cartolarizzazione.

In caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Ne consegue che costituisce reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo.

 

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close