Prestazioni mediche, le Entrate confermano l’interpretazione restrittiva ai fini dell’esenzione Iva
Con la Risposta all’istanza di interpello 8 ottobre 2020, n. 456, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva delle prestazioni svolte – nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dal Piano Nazionale della Ricerca – da un istituto pubblico di ricerca sulla base di un contratto sottoscritto da quest’ultimo con un Ministero.
Il progetto, in particolare, si poneva quale obiettivo principale la raccolta e l’analisi delle migliori evidenze scientifiche, nonché la produzione di un rapporto tecnico sulle metodologie e tecnologie esistenti in un determinato ambito medico, attraverso le analisi delle fonti di informazione scientifica tradizionale e la letteratura disponibile. Quale obiettivo secondario, invece, vi era il completamento, nei laboratori dell’Istituto, di un set up sperimentale di laboratorio (strumentazione, metodi, protocolli e consumabili) necessario alla valutazione (proof e concept) di una selezione di metodi e tecnologie. Tali prestazioni di servizi di ricerca scientifica e tecnologica – ha spiegato l’Agenzia – non configurano una “prestazione medica” ai sensi dell’art. 10, n. 18), del D.P.R. 633/72, ma si configurano come una vera e propria attività di ricerca i cui risultati rientrano nella disponibilità del Ministero committente e che potranno essere sfruttati dallo stesso. Di conseguenza, il corrispettivo pagato dal Ministero dev’essere assoggettato ad Iva con l’aliquota ordinaria.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
- per la Corte di Giustizia Ue, l’esenzione da Iva può essere riconosciuta esclusivamente alle prestazioni mediche dirette alla diagnosi, alla cura e, se possibile, alla guarigione di malattie e di problemi di salute (sentenze 20 novembre 2003, cause C-307/01 e C212/01);
- l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’ambito applicativo dell’esenzione della nozione di “prestazione medica”, dev’essere limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione il cui scopo principale sia quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone, comprendendo in tali finalità anche quei trattamenti o esami medici a carattere profilattico eseguiti nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia (Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E).