Prestazioni di lavoro autonomo di non residenti: ai fini della ritenuta rileva anche il modello Ocse
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), del Tuir, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia. Per effetto dell’art. 25, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, tali compensi, se corrisposti a soggetti non residenti da parte di sostituti d’imposta di cui all’art. 23, comma 1, del medesimo D.P.R. 600/1973, sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta del 30 per cento. Ne sono peraltro esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Ne deriva che il criterio di collegamento ai fini dell’attrazione dei compensi in esame nella potestà impositiva dello Stato è costituito dal luogo ove è svolta la prestazione di lavoro autonomo. In altre parole: sono imponibili in Italia i soli compensi corrisposti ai lavoratori autonomi non residenti, per l’attività professionale esercitata in Italia.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 15 settembre 2020, n. 354, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che tale disciplina potrebbe subire delle modifiche per effetto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, alla luce di quanto prescrive il modello Ocse.