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Presidente e direttore generale della fondazione esclusi dall’obbligo di compilare il quadro RW

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Non sussiste l’obbligo di compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per i titolari delle funzioni di direzione generale ed amministrazione di una fondazione in relazione agli investimenti e alle attività finanziarie detenuti all’estero dall’ente medesimo: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 29 maggio 2019, n. 53/E .

In linea generale, al fine di delimitare l’ambito applicativo degli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, rileva l’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.

Per effetto di tale norma, le persone fisiche e gli enti non commerciali residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, “detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”.

Ne deriva che nel caso in cui nel periodo d’imposta considerato il contribuente si consideri fiscalmente residente in un altro Paese (in applicazione dei principi generali e della relativa convenzione contro le doppie imposizioni), i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute in questo Stato non sono imponibili in Italia; di conseguenza, manca il requisito soggettivo richiesto ai fini degli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (così si è espressa l’Agenzia delle Entrate con le risposte alle istanze di interpello 19 settembre 2018, nn. 5 e 7 ).

Al riguardo si ricorda che le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW), così come quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe, sono escluse dall’ambito applicativo della definizione agevolata delle irregolarità formali, di cui all’art. 9 del decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136): detta esclusione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 15 maggio 2019, n. 11/E.

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